Fino al 31 marzo 2021 possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo casa
Un accordo fra Abi (Associazione bancaria italiana) e 17 Associazioni dei consumatori sposta al 31 marzo 2021 il termine ultimo entro il quale la banca può pronunaciarsi per la sospensione delle rate del mutuo casa. In particolare si tratta della sospensione della quota capitale (quindi si continuerà a pagare gli interessi) o della rata del mutuo (per finanziamenti erogati prima del 16 dicembre 2020). Questa sospensione ha una durata di 9 mesi, nei quali però sono compresi anche eventuali mesi già usufruiti con la sospensione concessa durante il primo lockdown. Pertanto, se è il mutuo è già stato sospeso per due mesi, potrà ottenere un’ulteriore sospensione di sette mesi.
Chi vi può accedere?
Vi possono accedere anche i mutui che non erano compresi nel Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini), cioè:
- finanziamenti rateali a persone fisiche (che però non devono aver maturato ritardi nei pagamenti nel momento in cui viene presentata la domanda);
- mutui ipotecari residenziali (anche se non per la prima casa).
In quali casi vi si può accedere?
Le circostanze che consentono di poter accedere alla sospensione sono molteplici:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi;
- nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, calo del fatturato di almeno il 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019;
- morte o grave infortunio del lavoratore titolare del mutuo.
Esclusioni
Sono esclusi dalla sospensione i mutui su immobili di lusso (accatastati come A1, A8 e A9).